Con la Legge di Stabilità 2020 cambia il mondo delle agevolazioni alle imprese che investono in beni strumentali. La nuova disciplina prevede la sostituzione del superammortamento ed iperammortamento con un credito d’imposta in percentuali differenziate in base alla tipologia di beni acquistati.
La riforma, contenuta nell’articolo 1, commi da 185 a 197, della legge di bilancio per il 2020 (legge 160/2019), riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.
A beneficiarne sono tutte le imprese residenti in Italia e quelle non residenti ma con stabile organizzazione in Italia, indipendentemente dal settore, dalla dimensione e dal regime fiscale applicato. La platea si amplia anche agli esercenti arti e professioni, purché l’investimento riguardi beni diversi da quelli ad alto valore tecnologico, individuati nell’ottica di “Industria 4.0” ed elencati negli allegati A e B della legge 232/2016.
Il beneficio si applica ai beni strumentali nuovi con alcune limitazioni e ai beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato B della legge 232/2016.
La misura del beneficio fiscale cambia in funzione della tipologia dei beni oggetto dell’investimento:
- per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla legge 232/2016), il credito d’imposta è pari al 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e al 20% del costo, per la quota eccedente i 2,5 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni
- per i beni immateriali (software, sistemi, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (allegato B alla legge 232/2016), il credito d’imposta è pari al 15% del costo, entro il limite massimo di costi ammissibili pari a 700mila euro. Sono agevolabili anche le spese per servizi relativi all’utilizzo di tali beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza
- per i beni diversi da quelli di cui ai due punti precedenti, il credito d’imposta è pari al 6% del costo, determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir, entro il limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Anche in questo caso, per gli investimenti in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali. La fruizione può avvenire a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni non ad alto valore tecnologico, ovvero, per gli investimenti nell’ottica di “Industria 4.0”, dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Il credito d’imposta, che non può essere ceduto o trasferito neanche all’interno del consolidato fiscale, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non comporti il superamento del costo sostenuto.
A breve il Mise con apposito decreto direttoriale stabilirà anche le modalità di comunicazione al Ministero della volontà di avvalersi del beneficio.
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