Istituito un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
Istituito, per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta del 60% sull’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o professionale. Il bonus è riconosciuto anche agli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione agli immobili non abitativi destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Il beneficio spetta, in generale, se i ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente non superano 5 milioni di euro; alle strutture alberghiere, invece, indipendentemente dal volume di affari registrato. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività, il bonus è pari al 30% dei relativi canoni. Per fruire del credito, commisurato all’importo versato nel 2020 per i mesi di marzo, aprile e maggio (per le strutture turistiche ricettive con attività solo stagionale, rilevano invece i mesi di aprile, maggio e giugno), i locatari devono aver subito, nel mese di riferimento, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il bonus non concorre alla formazione né del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi), del Tuir. Può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è sostenuta la spesa o in compensazione, successivamente al pagamento dei canoni.
Un provvedimento delle Entrate definirà le modalità attuative.
Fonte: FiscoOggi.it
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