L’articolo 5 del DL 91/2017 prevede benefici fiscali e altre agevolazioni a favore delle imprese, già esistenti e di nuova istituzione, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella Zona Economica Speciale.
In particolare, il comma 2 del citato articolo 5 ha modificato la portata del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno per le aziende dell’area Zes, con una proroga fino al 31 dicembre 2020 della possibilità di usufruire di tale agevolazione ed elevando a 50 milioni di euro l’ammontare massimo del costo complessivo dei beni acquisiti, per ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d’imposta.
L’impresa beneficiaria deve mantenere l’attività nell’area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti.
L’Area ZES è composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e Interporti.
Il Provvedimento della agenzia delle Entrate ricorda che anche per l’accesso a queste misure agevolative va presentata la comunicazione all’Agenzia delle entrate e date le peculiarità di questi
benefici, sono state definite nuove modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sisma e per la fruizione del credito d’imposta ZES.
Dal 25 settembre infatti è possibile l’invio di tali comunicazioni attraverso il nuovo modello predisposto.
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